Seriana Edilizia

March 17, 2023

Il rischio sismico nel DVR per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) è una relazione che identifica e raccoglie tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle attività da loro svolte ed ai luoghi dove lavorano, ai danni che il lavoratore potrebbe subire nel caso tali rischi non vengano trattati correttamente ed alle misure per la prevenzione e la protezione da suddetti rischi.

mani che indicano dei documenti dvr

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) all’Articolo 28 cita che: “la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso il rischio sismico”.
Nello specifico, l’articolo 63 (in riferimento all’Allegato IV) indica i requisiti di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro: “gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali” comprendendo perciò anche il rischio sismico della zona nella quale è situato l’edificio.

Inoltre, secondo l’articolo 64, il datore di lavoro è responsabile di provvedere affinché impianti e luoghi vengano sottoposti ad una manutenzione tecnica regolare eliminando nel minor tempo possibile, i potenziali difetti in grado di pregiudicare la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Procedure standardizzate per la valutazione del rischio sismico

Nel maggio 2012, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro ha approvato le cosiddette “Procedure Standardizzate” (recepite nel D.M. 30 novembre 2012) per la Valutazione dei Rischi ed elaborazione del DVR.
Tra i pericoli individuati in azienda, nel modulo 2 delle “Procedure standardizzate” vengono citati una serie di pericoli naturali, come ad esempio inondazioni, allagamenti e terremoti. Inoltre, a queste emergenze naturali sono associati, in quanto esempi di incidenti e possibili criticità, i cedimenti strutturali.

Nel DVR deve essere allegata la valutazione del rischio sismico congiuntamente alle apposite misure di protezione e prevenzione attuali, i dispositivi di protezione individuali e collettivi applicati a seguito della valutazione e anche le procedure per la verifica della concretezza delle misure adottate.

Come si effettua una valutazione del rischio sismico per il DVR?

Sono tre le fasi per formare un allegato riguardante il rischio sismico.

Fase conoscitiva

La prima fase è quella conoscitiva e ricognitiva dello stato dell’edificio e degli elementi non strutturali.
In questa fase avviene la raccolta di informazioni relative all’edificio quali:

  • l’anno di costruzione (pre/post classificazione sismica);
  • il progetto strutturale (dettagli costruttivi, tecnologie costruttive, materiali, ecc….);
  • l’eventuale presenza di certificazioni (conformità sismica, collaudo statico, agibilità, ecc.);
  • lo stato di manutenzione;
  • la classificazione sismica del territorio.

Dopo la raccolta delle informazioni anagrafiche e generali, segue una fase di rilevazione delle informazioni di carattere strutturale che comprende:
il rilievo geometrico strutturale (compresi gli eventuali interventi strutturali subiti dall’edificio negli anni);

  • i dettagli costruttivi;
  • l’elenco degli elementi non strutturali rilevanti per la sicurezza (mobili, arredi scaffalature, controsoffitti, cornicioni, ecc..);
  • il censimento degli impianti;
  • il rilievo materico (ossia l’analisi dei materiali utilizzati per la costruzione e le loro caratteristiche).

Fase valutativa

La seconda fase è quella valutativa e di identificazione di eventuali dissesti o vulnerabilità strutturali e non strutturali rilevanti ai fini della sicurezza. In questa parte è necessario provvedere all’integrazione del DVR con la valutazione del rischio associato al Pericolo Sismico: è indispensabile eseguire un’analisi che prenda in considerazione tutti i parametri di sicurezza dei vari elementi che evidenzi per ciascuno di essi eventuali indicatori di vulnerabilità determinando infine un esito in termini di valutazione del Rischio Sismico del luogo di lavoro che verrà preso in considerazione nella fase successiva.

Fase programmatica

La terza fase è quella programmatica; basandosi sull’esito della valutazione del rischio sismico bisogna procedere con un’adeguata pianificazione delle metodologie da utilizzare al fine di ridurre il più possibile i fattori di rischio, quali:

  • la predisposizione di specifiche procedure di intervento in caso di evento sismico;
  • l’integrazione dei Piani di Emergenza;
  • la predisposizione di misure per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali;
  • la pianificazione di possibili interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali nei casi in cui la valutazione dei rischi lo ritenga necessario.

La prevenzione del rischio sismico equivale quindi alla valutazione del grado di vulnerabilità e di sicurezza degli edifici (sia le parti strutturali che quelle non strutturali) ed alla programmazione di interventi di manutenzione periodica in relazione alle informazioni presenti nel DVR.

Il datore di lavoro deve perciò predisporre anche una potenziale attuazione di interventi che aumentino il livello di sicurezza sismica dell’edificio quali, ad esempio, adeguamento sismico dell’immobile o degli interventi più circoscritti come il miglioramento sismico o il rinforzo locale.

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