March 30, 2023
L’obbligo di contratto collettivo di lavoro edile per il Sismabonus, come funziona.
È entrato in vigore lo scorso 27 maggio l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edile in caso di lavori che accedono ai principali bonus edilizi di importo complessivo superiore a 70.000 euro, compreso perciò il Sismabonus.
Nuovo obbligo in vigore per i bonus edilizi
Il nuovo obbligo è stato inserito nella Legge n. 51/2022 modificato l’articolo 1, comma 43 -bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sancisce:
“Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.“
L’Agenzia delle Entrate e il CCNL
Sul tema si è espressa la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E 2022 sulla normativa legata ai bonus edilizi, tra cui ricadono anche gli interventi volti al miglioramento sismico degli edifici.
Come specificato, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL), sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del TUSL stesso.
L’allegato X del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che sono lavori edili o di ingegneria civile «1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali…” .
Tra i lavori “edili” rientrano i lavori necessari per garantire il miglioramento sismico degli edifici oggetto degli interventi.
È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori preveda che i lavori edili siano oggetto di subappalto.
La congruità della manodopera
Si segnala inoltre che per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, le imprese esecutrici sono obbligate al rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del TUSL.
Le fatture
Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Per quali detrazioni si applica? È applicabile agli interventi relativi al Sismabonus?
Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta, ad esempio, si segnalano delle seguenti agevolazioni:
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 – come ad esempio interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
- Superbonus, previsto dall’articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
Al fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti già in una fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale ad essi collegato, l’articolo 43-bis prevede che i soggetti che appongono il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, verificano, tra l’altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori ed al loro stato di avanzamento.
I controlli
Sul piano dei controlli, la disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, «può avvalersi» dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Entrata in vigore
Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data».
In sostanza, quando si vuole accedere a detrazioni fiscali importanti quali il Sismabonus, è necessario conoscere tutti i dettagli in merito per effettuare interventi di riqualificazione sismica, anche per quanto riguarda l’azienda che si sceglie, anche l’applicazione di un contratto di lavoro in regola, poiché, in caso di irregolarità, si può incappare in sanzioni anche notevoli.