February 24, 2022
Lo stato di avanzamento dei lavori per le agevolazioni fiscali: come funziona?
Il Superbonus e il Sismabonus necessitano della verifica dello stato di avanzamento dei lavori che va effettuata separatamente. È ciò che afferma l’Agenzia delle Entrate il 27 gennaio 2022: le due agevolazioni richiedono interventi diversi e differenti competenze tecniche per l’asseverazione dell’efficacia dei lavori e della congruità delle spese.
Come si fa la verifica dello stato di avanzamento lavori?
Come eseguirla lo spiega L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 53 del 27 gennaio 2022. Per consentire la fruizione dell’agevolazione attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, ciascun SAL deve essere riferito ad almeno il 30% dei lavori complessivi.
Superbonus e Sismabonus richiedono tipologie di interventi diverse, nonché differenti competenze tecniche, che testimoniano l’efficacia dei lavori e la congruità delle spese.
Scopri come funziona il sismabonus nel 2022
Il chiarimento da parte dell’agenzia nasce dalla domanda posta da un cittadino che vuole demolire due edifici per costruire un’unica unità abitativa, con interventi di efficientamento energetico e antisismici. I due edifici iniziali sono unità indipendenti con accesso autonomo. L’utente ha chiesto se, per la fruizione indiretta dell’agevolazione attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, sono necessarie due diversi SAL.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori deve obbligatoriamente essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile ed evidenzia che:
“Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.”
SAL al 30% per cessione del credito e sconto in fattura.
In base a quanto stabilito nel decreto Rilancio, per poter beneficiare della maxi-detrazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura, è obbligatorio che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e che non siano emessi più di due SAL.
L’articolo 121 del DL 34 del 2020 stabilisce, infatti, che:
“L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”
Per la fruizione del Superbonus e del Sismabonus è necessaria la verifica da parte di tecnici abilitati, in base a quanto previsto dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Esse, essendo riguardanti materie differenti (efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico) devono essere eseguite separatamente in quanto richiedono competenze specifiche e differenti.
Scopri qual’è la differenza tra cessione del credito e sconto i fattura
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“Ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.”