Seriana Edilizia

April 27, 2020

Superbonus del 110%: cos’è e come utilizzarlo

Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica o sismica

info grafica con abitazione e sullo sfondo delle monete in rappresentanza del risparmio nella ristrutturazione sismica

Un nuovo superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica o sismica inserito nel decreto “Rilancio” approvato dal governo per chi deve effettuare dei lavori di ristrutturazione.

Il decreto Rilancio allarga il beneficio di sisma bonus ed ecobonus fino al 110%: la ripresa italiana riparte dal settore edile, favorendo gli investimenti dei privati. Si tratta di un’estensione del sisma bonus e dell’ecobonus, precedentemente previsti tra il 50 e l’85% per il 2020, ed oggi portati al 110%, a favore della messa in sicurezza antisismica e dell’efficientamento energetico.

Il superbonus vale il 110% e potrà essere applicato alle spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Quali interventi sono ammessi?
Potranno usufruire di questo super sconto tutti quei lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico che danno diritto a un rimborso Irpef in cinque anni, o, in alternativa, alla cessione del credito o a uno sconto in fattura.

Perchè possano rientrare nella categoria degli interventi ammissibili, questi devono essere effettuati su condomini o su singole abitazioni principali. Le spese devono essere sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Una precisazione, potranno usufruire del Superbonus al 110% e relativa cessione del credito/sconto in fattura anche gli edifici produttivi a condizione che siano di proprietà di soggetti privati. Per questa tipologia di edifici però è concesso solo l’intervento antisismico e non quello energetico.

Interventi di adeguamento sismico
Per quanto concerne la parte sismica, sono interessati da queste nuove percentuali d’aiuto gli edifici situati in zone con rischio sismico fino alla zona 3. Il cittadino potrà decidere per la cessione della detrazione o per l’applicazione di uno sconto diretto in fattura.

Interventi di adeguamento energetico
L’accesso a queste agevolazioni è consentito se gli interventi garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta (previa certificazione).

Tra questi sono compresi gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, le sostituzioni degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o il raffrescamento, gli interventi sulla facciata se contestualmente verrà inserito un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Chi può beneficiarne?
Nello specifico, delle detrazioni del superbonus al 110% possono beneficiarne:

i condomìni;
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
gli edifici produttivi a condizione che siano di proprietà di soggetti privati

Sconto in fattura o credito d’imposta
I beneficiari possono scegliere se optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, oppure per la trasformazione dello stesso importo in credito d’imposta, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti.

E’ comunque sempre importante ricordare che il fornitore dei lavori non è obbligato a praticare lo sconto in fattura né ad accettare la cessione della detrazione.

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